Intelligenza artificiale e compensi dei professionisti

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente anche nella determinazione del compenso dei professionisti. Con l’articolo 49 del recente decreto legislativo 07.10.2026, n. 179, il legislatore introduce infatti un principio destinato a incidere, almeno potenzialmente, sulle parcelle di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma e degli altri professionisti che utilizzano sistemi di IA nello svolgimento della propria attività. La disposizione entra in vigore il 23.10.2026 e, da tale data, decorre il termine di dodici mesi entro il quale dovranno essere adeguati i decreti sui parametri professionali, così da rendere concretamente operativa la modulazione dell’equo compenso prevista dalla norma.

L’articolo 49 stabilisce che “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato”.

Quanto all’ambito soggettivo, il secondo comma prende in considerazione tutte le principali categorie di professionisti: gli avvocati, gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi (per esempio, commercialisti, ingegneri, architetti e giornalisti) e i professionisti non organizzati in ordini o collegi (per esempio, consulenti, interpreti e traduttori). La norma ha quindi un campo di applicazione molto ampio e non è limitata alle sole professioni non ordinistiche. In concreto, la nuova disciplina potrà riguardare tanto l’avvocato che utilizza l’IA per analizzare un fascicolo quanto l’ingegnere che se ne serve nella progettazione o un professionista non ordinistico che impiega sistemi di IA nella propria attività.

Più ristretto è invece l’ambito oggettivo. L’articolo 49 parla espressamente di equo compenso “ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49” e sembra quindi collocare la nuova modulazione entro i confini già tracciati da quella legge. Il meccanismo dovrebbe pertanto operare soprattutto nei rapporti con i cosiddetti contraenti forti: banche, assicurazioni, grandi imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica. Non si tratta, almeno sulla base del testo attuale, di una regola generale applicabile a qualsiasi cliente privato. Così, ad esempio, l’incarico di un avvocato ricevuto da una banca potrà rientrare nella nuova disciplina, mentre la prestazione resa al normale cliente privato non vi rientra automaticamente.

Il profilo più interessante riguarda però la direzione della “modulazione”: l’uso dell’IA farà aumentare o diminuire il compenso? La norma non sceglie nessuna delle due soluzioni e utilizza volutamente il termine neutro “modulazione”. A prima vista si potrebbe pensare che l’IA, riducendo tempi e costi, debba tradursi in una parcella più bassa. Ma l’impiego di sistemi a rischio più elevato (ai sensi dell’AI Act, Regolamento 2024/1689) può richiedere competenze aggiuntive, verifiche e attività di sorveglianza più onerose, oltre a una maggiore assunzione di responsabilità da parte del professionista. In questi casi il compenso potrebbe quindi anche aumentare. In termini pratici, un semplice strumento di IA utilizzato per attività standardizzate potrebbe soprattutto produrre efficienza, mentre un sistema impiegato in un’attività delicata potrebbe imporre controlli e responsabilità tali da giustificare un compenso maggiore. Saranno i futuri decreti sui parametri professionali, da adeguare entro i dodici mesi successivi al 23.10.2026, a stabilire concretamente come il livello di rischio del sistema di IA dovrà incidere sul compenso.

La vera novità dell’articolo 49 sta dunque nel fatto che il compenso professionale potrebbe dipendere sempre meno dal solo tempo impiegato e sempre più dal rischio, dalla competenza e dalla responsabilità connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.