Infortunio durante la pausa caffè: interviene l’INAIL?

Il Testo unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 1124/1965) considera infortunio sul lavoro quello verificatosi “per causa violenta in occasione di lavoro”. Secondo la costante giurisprudenza, la tutela assicurativa presuppone quindi un nesso tra il rischio che ha determinato l’infortunio e l’attività lavorativa, nel senso che il rischio deve essere insito nella prestazione o comunque ad essa collegato.

L’allontanamento volontario dal luogo di lavoro per esigenze personali, quale la pausa caffè presso un bar esterno, può integrare un c.d. “rischio elettivo”, ossia un rischio derivante da una scelta personale del lavoratore e non direttamente connesso all’attività lavorativa. In tali ipotesi, il rischio affrontato è assimilabile a quello cui è esposta la generalità dei cittadini e non risulta pertanto coperto dall’assicurazione INAIL.

A tal fine non assume rilievo neppure l’eventuale tolleranza del datore di lavoro rispetto alla consuetudine di effettuare la pausa all’esterno, poiché la nozione di evento avvenuto “in occasione di lavoro” ha carattere oggettivo e non può essere estesa per effetto di accordi o prassi aziendali. Ne consegue che, in assenza di un nesso qualificato con l’attività lavorativa, l’infortunio occorso durante una pausa effettuata all’esterno del luogo di lavoro per esigenze personali non è, in linea di principio, indennizzabile dall’INAIL.